Bonus adeguamento luoghi di lavoro

Sai che anche i nostri sistemi rientrano tra le spese rimborsabili?

Il D.L. del 19 maggio 2020 n. 34 artt. 120 e 125 convertito con modificazioni dalla L. 17 luglio 2020, dispone criteri e modalità per la fruizione del bonus adeguamento luoghi di lavoro.

Riassumendo di seguito le linee principali del provvedimento, e rimandando alla lettura dello stesso o alla consultazione dei vostri consulenti per ulteriori dettagli, rientrano nelle spese ammissibili le termocamere per la rilevazione della temperatura corporea, i sistemi per il contingentamento degli accessi e i software gestionali per favorire lo Smart Working (software per la gestione delle presenze in cloud, software per il controllo accessi e software per la timbratura tramite smartphone).

Alcune informazioni relative al bonus adeguamento di lavoro

A chi è riservato il bonus?

Il bonus per il rimborso delle spese sostenute per misure anti-covid è riservato a:

  • esercenti attività d’impresa, arte e professione in luoghi aperti al pubblico
  • le associazioni
  • le fondazioni
  • e altri enti privati inclusi quelli del terzo settore
Quali sono le spese ammissibili per accedere al bonus?

Le spese ammissibili per il rimborso sono:

  • tutti gli interventi necessari per rispettare le prescrizioni sanitarie: interventi edilizi o arredi di sicurezza, laddove prescritti dalle disposizioni normative o dalle linee guida ufficiali per la riapertura in sicurezza delle attività commerciali
  • spese relative allo sviluppo o all’acquisto di strumenti necessari allo svolgimento dell’attività lavorativa e della rilevazione della temperatura corporea di dipendenti ed utenti. Termoscanner dunque, ma anche termocamere e tutti i software e sistemi acquistati per lo svolgimento dell’attività lavorativa in smart working
Come funziona il bonus per le misure anti-covid?

Il bonus per le misure anti-covid consiste in un credito d’imposta pari al 60% della spesa sostenuta negli investimenti di cui sopra, fino ad un massimo di 48.000 € per una spesa complessiva di 80.000 €.

Come si recupera il credito d’imposta bonus adeguamento?

Il cosiddetto bonus adeguamento è utilizzabile in seguito al sostenimento delle spese agevolabili:

  • in compensazione con Modello F24 (art. 17 Dlgs 9 luglio 1997, n. 241);
  • nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento della spesa;
  • può essere ceduto entro il 31 dicembre 2021, anche parzialmente, ad altri soggetti con facoltà di successiva cessione del credito.

N.B. Eventuali crediti residui al 31 dicembre 2021 non potranno essere utilizzati, né ceduti né richiesti a rimborso negli anni seguenti.
Il credito d’imposta è cumulabile con altre agevolazioni per le medesime spese, entro il limite dei costi sostenuti.

Comunicazione spese bonus adeguamento

La comunicazione delle spese ammissibili va presentata tramite l’apposito modello disponibile sul sito dell’Agenzia delle Entrate fino al 30 novembre 2021 sui canali telematici dell’agenzia o tramite il servizio web, direttamente dal contribuente o tramite intermediario.
Nel modello vanno indicate le spese sostenute e quelle che si prevede di sostenere fino al 31 dicembre 2020.

N.B. Condividiamo queste informazioni con voi per ricordare che anche i nostri sistemi rientrano tra le spese ammissibili, ma vi invitiamo a consultare i vostri consulenti per informazioni più dettagliate e precise.

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